Ristori bis, le novità per imprese e professionisti
15 Dic 2020

Ristori bis, le novità per imprese e professionisti

Le principali novità, dalla proroga delle scadenze fiscali fino alle nuove misure sul lavoro previste per imprese e professionisti.

Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal decreto Ristori, introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del DPCM del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

Per bar e ristoranti situati nelle aree di rischio sottoposte a chiusura totale dell’attività il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50 per cento.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1, tale contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni è determinato entro il 30 per cento.

Contributo per gli operatori IVA

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei oggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese di viaggio e tour operator che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobrenovembre e dicembre 2020.

Cancellazione della seconda rata IMU

Per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità.

Sospensione dei versamenti tributari

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri di cui alle disposizioni del decreto sono parti a 2.568,8 milioni di euro per l’anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l’anno 2021.

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