Apprendistato, chiusura d’ufficio della formazione pubblica da parte di Veneto Lavoro
16 Mag 2023

Apprendistato, chiusura d’ufficio della formazione pubblica da parte di Veneto Lavoro

Per i contratti di apprendistato stipulati prima del 30 marzo 2023, Veneto Lavoro prevede la chiusura o la sospensione della formazione pubblica, al fine di favorire i lavoratori con minor scolarizzazione.

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La Regione Veneto, a seguito di un lungo confronto con le parti sociali, ha rivisto e semplificato il modello formativo in relazione all’apprendistato professionalizzante. La principale novità è rappresentata dall’introduzione di un solo modulo, unico per tutti gli apprendisti, finalizzato all’approfondimento di tre competenze:

  • personale e sociale;
  • cittadinanza – sostenibilità – gestione finanziaria;
  • digitale.

Un secondo elemento di novità è la priorità a favore degli apprendisti con minor scolarizzazione, quelli con terza media o senza alcun titolo. Nel caso in cui le risorse disponibili lo consentiranno, dopo il primo modulo saranno coinvolti anche in un secondo modulo (ed eventualmente in un terzo), fino al raggiungimento di 120 ore massime.

Gli apprendisti diplomati, invece, saranno coinvolti nei percorsi solo in caso di disponibilità di ulteriori risorse, dopo che saranno formati tutti gli apprendisti con 120 ore. I laureati, invece, sono esentati dall’obbligo formativo.

Veneto Lavoro, al fine di favorire la formazione obbligatoria dei lavoratori con minor scolarizzazione, per i collaboratori assunti con contratto di apprendistato prima del 30 marzo 2023, ha previsto di attivare le seguenti azioni:

  • chiusura delle schede formative per soggetti titolari di:
    • laurea;
    • diploma, con scadenza del contratto di apprendistato fino al 30 giugno 2023;
    • terza media, che hanno completato almeno un modulo (almeno 32 ore);
    • terza media, con scadenza del contratto di apprendistato fino al 30 giugno 2023.
  • sospensione delle schede formative per soggetti titolari di:
    • diploma di stato (ex maturità), con scadenza del contratto di apprendistato a partire dal 1° luglio 2023;
    • triennio IeFP (qualifica professionale), con scadenza del contratto di apprendistato a partire dal 1° luglio 2023;
    • quarto anno IeFP (diploma professionale), con scadenza del contratto di apprendistato a partire dal 1° luglio 2023;
    • certificato di specializzazione tecnica superiore – IFTS con scadenza del contratto di apprendistato a partire dal 1° luglio 2023.
  • trasferimento alla nuova gestione per soggetti titolari di:
    • terza media, senza moduli completati, con scadenza del contratto di apprendistato a partire dal 1° luglio 2023.

In caso di mancata offerta formativa pubblica, Regione Veneto e Veneto Lavoro precisano che le responsabilità legate al corretto adempimento degli obblighi formativi vanno inquadrate diversamente, a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante o di mestiere.

Per quanto concerne la formazione trasversale deve esser precisato che:

  • laddove la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione, il datore di lavoro non è chiamato ad adempiere all’obbligo in sostituzione della formazione integrativa pubblica;
  • laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente “ampliamento” delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo.

 

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Luca Zuccolo

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